Art.11 Disciplina – procedure

I provvedimenti disciplinari di cui all’art. 9 dello Statuto vengono adottati secondo le competenze previste dall’art. 10 dello Statuto stesso.
Presupposto per la loro adozione è l’esistenza di uno dei comportamenti indicati all’art. 9 primo capoverso del comma 2 lett. a. e b. dello Statuto; si basano, quindi, sulla valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi di un fatto che possa configurare l’ipotesi perseguibile disciplinarmente.
Le procedure disciplinari di qualsiasi grado debbono essere ragionevolmente rapide. A ciascun titolare dell’azione disciplinare è vietato adottare provvedimenti suggeriti da qualsiasi motivo che non sia attinente ai criteri enunciati al richiamato art. 9 dello Statuto e di usare, nell’infliggere il provvedimento, forma e modi lesivi della dignità del Socio interessato.
Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare, anche se si dimette, viene considerato appartenente all’Associazione fino alla conclusione del procedimento stesso.
Nel caso di infrazioni di lieve entità passibili di “richiamo”, il titolare dell’azione disciplinare potrà adottare direttamente il relativo provvedimento dopo aver sentito l’interessato.
Le fasi del procedimento per l’irrogazione delle sanzioni della sospensione e della espulsione sono le seguenti:

  1. cognizione del fatto passibile di sanzione disciplinare da parte dell’organo competente ad infliggerla, direttamente o a seguito di segnalazione di altri titolari degli organismi associativi
  2. valutazione del fatto cognito e formulazione per iscritto delle contestazioni al manchevole con indicazione del termine per la presentazione delle eventuali giustificazioni. Le contestazioni devono esplicitare, con assoluta chiarezza, le norme violate
  3. esame delle giustificazioni ricevute ed eventuale richiesta al manchevole di ulteriori elementi giustificativi, con indicazione del termine per la risposta
  4. trasmissione degli atti, in ragione della rispettiva competenza, alla Commissione di disciplina o al Comitato centrale per l’acquisizione del previsto parere. Quest’ultimi possono, ove ritenuto opportuno, convocare il manchevole per l’acquisizione di ulteriori elementi e comunicano quindi il proprio parere al titolare dell’azione disciplinare entro il termine da questi indicato, di norma non superiore a trenta giorni. In caso di convocazione, il manchevole potrà farsi assistere da un difensore scelto tra i soci della propria sezione, con almeno un anno solare di iscrizione alla stessa
  5. esame e decisioni conclusive da parte del titolare dell’azione disciplinare
  6. comunicazione scritta al manchevole (raccomandata con ricevuta di ritorno) delle decisioni adottate. Per conoscenza ai livelli gerarchici interessati.

La sanzione disciplinare, qualora adottata, dovrà essere adeguatamente motivata con la precisa e chiara indicazione, ancorché sintetica, delle norme violate. La comunicazione stessa dovrà altresì contenere l’indicazione della facoltà di ricorrere contro il provvedimento alle Autorità e nei termini stabiliti dall’art. 10 dello Statuto.