Art.18 Convocazione del consiglio nazionale

I componenti del Consiglio nazionale, che non possono intervenire alle riunioni del Consiglio, hanno facoltà di comunicare per iscritto il proprio avviso sulle questioni all’ordine del giorno formulando, ove lo credano, osservazioni e proposte che, in apertura di seduta, vengono portate a conoscenza dei Consiglieri nazionali presenti per un’eventuale valutazione in sede di delibera.
Per ogni riunione viene redatto, in apposito registro, verbale riassuntivo, sottoscritto dal Presidente nazionale e dal Segretario nazionale.
La data e l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio nazionale sono, dalla Segreteria nazionale, comunicate almeno dieci giorni prima della data in cui le riunioni stesse dovranno essere tenute.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a più breve termine.
Per le riunioni del Consiglio nazionale non sono ammesse deleghe.