Art.23 Sezioni territoriali

La Sezione può essere costituita nei Comuni ove sia stato possibile raccogliere un numero di adesioni non inferiore a 15 fra chi abbia prestato servizio nell’Arma, ivi residenti.
Il promotore o chi sia stato a ciò delegato inoltra la proposta all’Ispettore regionale indicando:

  • nominativi e grado degli aderenti
  • il nominativo di chi sia disposto ad assumere l’incarico di Commissario.

L’Ispettore trasmette alla Presidenza Nazionale motivato parere con l’indicazione della circoscrizione territoriale dell’istituenda Sezione.
La Presidenza Nazionale autorizza e nomina il Commissario.
Questi nel più breve tempo possibile:

  • procede alla convocazione dell’Assemblea elettorale
  • trasmette, per l’approvazione, alla Presidenza ed all’Ispettore i verbali delle elezioni
  • effettua il passaggio delle consegne al Presidente di Sezione neo-eletto.

Nei capoluoghi di Regione possono essere costituite più Sezioni con giurisdizione territoriale, di norma, non inferiore a quella del Comando Compagnia territoriale Carabinieri.
Le Sezioni comunicano alla Presidenza Nazionale – per il tramite degli Ispettori, che inoltrano sollecitamente con parere motivato – tutto quanto comporta una valutazione ed un eventuale intervento di quel livello gerarchico. In particolare: proposte di cui agli artt. 7 e 17 del Regolamento, concessione di sussidi e di contributi alle Sezioni, organizzazione di raduni, cerimonie, altre manifestazioni ed eventuali contrasti in ambito Sezioni.
E’ fatto divieto alle Sezioni di rivolgersi per qualsiasi motivo direttamente alle Autorità centrali ed al Comando Generale dell’Arma. Esse invece possono, nelle forme dovute e per fini assistenziali, rivolgersi direttamente alle Autorità provinciali o locali.
Per la costituzione di sezioni estere le notizie di cui sopra vengono direttamente inviate alla Presidenza Nazionale.