Art.36 Validità delle elezioni

A norma dell’art. 28, secondo comma dello Statuto, la corretta osservanza della procedura prevista per la convocazione e costituzione dell’assemblea elettorale e la regolarità delle operazioni di voto sono condizioni indispensabili per ottenere l’approvazione delle nomine a cariche sociali. Pertanto, la commissione di scrutinio, nel redigere il verbale delle elezioni assicura che: “le elezioni si sono svolte in piena aderenza alle disposizioni statutarie e regolamentari e che non sono stati prodotti reclami”.
Qualora le nomine predette non riportino la prescritta approvazione della Presidenza Nazionale, saranno indette nuove elezioni nel più breve tempo possibile.
In applicazione dell’art. 29 dello Statuto, quando il Presidente della Sezione non può comunicare alla Presidenza Nazionale, per la sostituzione di un membro del Consiglio venuto a mancare, il Socio che nelle elezioni ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, segnala, tramite l’Ispettore, altro Socio ritenuto idoneo e ben accetto alla maggioranza degli iscritti alla Sezione.
Su iniziativa dell’Ispettore regionale, analoga procedura si assume qualora venga a mancare un Coordinatore provinciale.