Art.41 Entrate straordinarie

Per l’organizzazione d’eventuali iniziative intese a promuovere entrate straordinarie alle Sezioni (lettera d dell’art. 37 dello Statuto), deve essere richiesta, almeno 60 giorni prima della loro realizzazione, l’autorizzazione della Presidenza Nazionale. Dovranno altresì osservarsi le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, fiscali, tributarie, sui diritti d’autore, ecc.
Dell’eventuale inosservanza di qualcuna di tali disposizioni risponde il Presidente della Sezione. Nei biglietti, lettere, manifesti, volantini o documenti in genere relativi alle manifestazioni che vengono effettuate dovrà sempre chiaramente precisarsi che la Sezione indice quelle manifestazioni pro fondi assistenziali del reparto ed eventualmente anche dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (ONAOMAC).
L’eventuale cessione a persone estranee all’Associazione di biglietti per le iniziative di cui sopra dovrà essere fatta esclusivamente nell’ambito del proprio territorio dalle Sezioni che danno vita alla manifestazione ed a mezzo di iscritti all’Associazione, in forma cortese e tale da non dare comunque la sensazione di carattere vessatorio: per tale cessione è assolutamente vietato servirsi in alcun modo del telefono e dell’intervento di persone estranee alle Sezioni.