Art.7 Soci d’onore e benemeriti

Gli Ispettori regionali, di loro iniziativa o su proposta dei Presidenti di Sezione – a seguito di ponderata valutazione dei Consigli sezionali – segnalano alla Presidenza Nazionale, esprimendo parere, i nomi-nativi degli Enti, delle persone nonché – per i Soci “d’Onore”, qualora i titolari sono deceduti – dei loro legittimi rappresentanti (vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e purchè conservi lo stato vedovile; primogenito degli orfani; o, in mancanza dell’una o degli altri, padre ovvero madre ovvero il maggiore dei fratelli) in possesso dei requisiti, previsti dall’art. 5 dello Statuto per essere nominati Soci “d’Onore” o “Benemeriti” della Associazione.
Il Presidente nazionale ha autonoma facoltà di proposta al Comitato centrale.
Le proposte di nomina a Socio “benemerito” devono essere motivate con l’indicazione delle particolari benemerenze acquisite dalle persone o Enti.
Presso la Presidenza Nazionale saranno iscritti, in distinti albi, i nomi di tutti i Soci “d’Onore” e di quelli “Benemeriti”.
La Presidenza Nazionale rilascia una speciale tessera con fotografia ed un diploma che trasmette alla Sezione (per conoscenza all’Ispettore) per la consegna al titolare.
La Sezione inserisce nello schedario la seconda parte della tessera.
I Soci “d’Onore” e “Benemeriti” che abbiano prestato servizio nell’Arma hanno tutti i diritti propri dei Soci effettivi.
I Soci “d’Onore” ed i soci “Benemeriti” sono:

  • permanentemente iscritti all’Associazione
  • esenti dalle operazioni di tesseramento annuali.

I Soci “Benemeriti” rimangono in carico alle Sezioni proponenti.
Ove venissero meno i requisiti dell’attribuzione della qualifica di “Benemerito” gli Ispettori inoltreranno motivata proposta al Comitato centrale, per le conseguenti determinazioni.