Per le Sezioni costituite all’estero i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 9, primo capoverso del comma 2, lett. a. e b., vengono adottati:
- il richiamo e la sospensione dal Presidente di sezione sentito il Consiglio sezionale
- l’espulsione dal Presidente nazionale direttamente o su proposta del Presidente di Sezione, sentito il Comitato centrale.
Si applicano – per quanto possibile – le procedure di cui all’art. 11 del Regolamento.
I ricorsi nei confronti dei provvedimenti adottati dal Presidente di sezione vengono decisi dal Presidente nazionale sentito il Comitato centrale.
Si applicano – per quanto possibile – le procedure di cui all’art. 12 del Regolamento.