Art.22 Coordinatori provinciali

Il Coordinatore provinciale non costituisce livello gerarchico ed assolve tutti i compiti demandategli dall’Ispettore regionale ai sensi dell’art. 19.4 dello Statuto.
Viene eletto dai Presidenti delle Sezioni costituite nel territorio della provincia riuniti in assemblea convocata dall’Ispettore.
Ciascun Presidente di Sezione – in caso di impossibilità a partecipare – può delegare un componente del Consiglio sezionale.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Dieci giorni prima della data stabilita per la riunione dell’assemblea elettorale, i Presidenti di Sezione, sentito il Consiglio sezionale, comunicano all’Ispettore regionale il nominativo di un Socio effettivo della provincia che intenda candidarsi per la carica.
L’Ispettore regionale predispone la scheda elettorale contenente i nomi dei candidati in ordine alfabetico e preceduti dal grado.
Ogni rappresentante di Sezione dispone di un solo voto.
L’assemblea elettorale è presieduta dall’Ispettore regionale che, coadiuvato da tre scrutatori scelti fra i presenti, dà inizio alla votazione che viene effettuata con scheda e a scrutinio segreto.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. Delle operazioni di voto e del risultato delle votazioni viene redatto verbale, da trasmettere in copia alla Presidenza Nazionale ed alle Sezioni interessate.
Il Coordinatore provinciale ha sede presso la Sezione cui è iscritto.