Le entrate dell’Associazione, degli Ispettorati e delle Sezioni, di cui agli articoli 35, 36 e 37 dello Statuto, sono destinate a sopperire alle necessità dell’organizzazione associativa ed ispettiva.
Autore: croce
Art.39 Presidente e vice Presidente Nazionali
Il Presidente e i Vice Presidenti nazionali vengono eletti nel loro seno – nel corso di apposita riunione promossa dalla Presidenza Nazionale – dai nove Consiglieri nazionali.
Assume la presidenza il Consigliere nazionale più elevato in grado o più anziano di grado.
Le elezioni si svolgono con voto segreto e con votazioni successive per il Presidente nazionale, il Vice Presidente vicario ed il secondo Vice Presidente.
Vengono proclamati eletti i Consiglieri nazionali che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. Il verbale, redatto dal Segretario nazionale, sarà trasmesso al Comando Generale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto.
La Presidenza Nazionale provvede alla pubblicazione dei risultati della votazione sull’Organo ufficiale di stampa.
Art.38 Elezione dei consiglieri nazionali
Per l’elezione dei nove Consiglieri nazionali, che a norma dell’art. 16 dello Statuto, fanno parte del Comitato centrale:
- l’Ispettore regionale del Lazio – su richiesta della Presidenza – raccoglie le candidature espresse dai Presidenti delle Sezioni di Roma, orientativamente uno per ciascuna categoria indicata all’art. 12 dello Statuto; – la Presidenza Nazionale predispone una scheda di votazione che viene presentata agli Ispettori regionali convocati in assemblea.
Non sono ammesse deleghe né voto per corrispondenza;
- i votanti hanno facoltà di depennare o aggiungere nominativi, assicurando comunque il rispetto del dettato del citato art. 12
- l’Assemblea elettorale, presieduta dal Presidente nazionale uscente, nomina tra i suoi componenti, per alzata di mano, una commissione ed un segretario che procede allo scrutinio dei voti, espressi in forma segreta, dagli Ispettori
- la Commissione proclama eletti i nove candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti e trasmette il relativo verbale alla Presidenza Nazionale che ne dà partecipazione agli interessati e provvede alla pubblicazione sull’Organo ufficiale di stampa.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.
Art.37 Elezione degli Ispettori Regionali
Per le elezioni degli Ispettori regionali, il Presidente nazionale nomina una Commissione di scrutinio composta dal Vice Presidente vicario e da due Consiglieri nazionali.
La Presidenza Nazionale:
- con congruo anticipo sulla scadenza del mandato, pubblica sull’Organo ufficiale di stampa dell’ANC la costituzione della Commissione di scrutinio invitando i Presidenti di sezione della Regione interessata a comunicare, sentito il Consiglio sezionale ed entro un termine prefissato, il nominativo di un Socio effettivo della Regione – e tale da almeno un anno solare – che intenda candidarsi per la carica
- scaduto il termine indicato, trasmette ai Presidenti di Sezione la lista dei candidati, che comprenderà, comunque, il nominativo dell’Ispettore uscente, ove questi lo desideri, invitandoli ad esprimere il proprio voto, entro una data stabilita, seguendo le istruzioni indicate nella stessa lettera d’invito.
La Commissione di scrutinio procede allo spoglio delle schede pervenute entro i termini, proclamando eletto il Socio che viene indicato dal maggior numero di Sezioni. In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. Il relativo verbale viene trasmesso alla Presidenza Nazionale che ne da partecipazione all’interessato e provvede alla pubblicazione del risultato sull’Organo ufficiale di stampa.
Art.36 Validità delle elezioni
A norma dell’art. 28, secondo comma dello Statuto, la corretta osservanza della procedura prevista per la convocazione e costituzione dell’assemblea elettorale e la regolarità delle operazioni di voto sono condizioni indispensabili per ottenere l’approvazione delle nomine a cariche sociali. Pertanto, la commissione di scrutinio, nel redigere il verbale delle elezioni assicura che: “le elezioni si sono svolte in piena aderenza alle disposizioni statutarie e regolamentari e che non sono stati prodotti reclami”.
Qualora le nomine predette non riportino la prescritta approvazione della Presidenza Nazionale, saranno indette nuove elezioni nel più breve tempo possibile.
In applicazione dell’art. 29 dello Statuto, quando il Presidente della Sezione non può comunicare alla Presidenza Nazionale, per la sostituzione di un membro del Consiglio venuto a mancare, il Socio che nelle elezioni ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, segnala, tramite l’Ispettore, altro Socio ritenuto idoneo e ben accetto alla maggioranza degli iscritti alla Sezione.
Su iniziativa dell’Ispettore regionale, analoga procedura si assume qualora venga a mancare un Coordinatore provinciale.