Art.41 Entrate straordinarie

Per l’organizzazione d’eventuali iniziative intese a promuovere entrate straordinarie alle Sezioni (lettera d dell’art. 37 dello Statuto), deve essere richiesta, almeno 60 giorni prima della loro realizzazione, l’autorizzazione della Presidenza Nazionale. Dovranno altresì osservarsi le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, fiscali, tributarie, sui diritti d’autore, ecc.
Dell’eventuale inosservanza di qualcuna di tali disposizioni risponde il Presidente della Sezione. Nei biglietti, lettere, manifesti, volantini o documenti in genere relativi alle manifestazioni che vengono effettuate dovrà sempre chiaramente precisarsi che la Sezione indice quelle manifestazioni pro fondi assistenziali del reparto ed eventualmente anche dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (ONAOMAC).
L’eventuale cessione a persone estranee all’Associazione di biglietti per le iniziative di cui sopra dovrà essere fatta esclusivamente nell’ambito del proprio territorio dalle Sezioni che danno vita alla manifestazione ed a mezzo di iscritti all’Associazione, in forma cortese e tale da non dare comunque la sensazione di carattere vessatorio: per tale cessione è assolutamente vietato servirsi in alcun modo del telefono e dell’intervento di persone estranee alle Sezioni.

Art.39 Presidente e vice Presidente Nazionali

Il Presidente e i Vice Presidenti nazionali vengono eletti nel loro seno – nel corso di apposita riunione promossa dalla Presidenza Nazionale – dai nove Consiglieri nazionali.
Assume la presidenza il Consigliere nazionale più elevato in grado o più anziano di grado.
Le elezioni si svolgono con voto segreto e con votazioni successive per il Presidente nazionale, il Vice Presidente vicario ed il secondo Vice Presidente.
Vengono proclamati eletti i Consiglieri nazionali che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. Il verbale, redatto dal Segretario nazionale, sarà trasmesso al Comando Generale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto.
La Presidenza Nazionale provvede alla pubblicazione dei risultati della votazione sull’Organo ufficiale di stampa.

Art.38 Elezione dei consiglieri nazionali

Per l’elezione dei nove Consiglieri nazionali, che a norma dell’art. 16 dello Statuto, fanno parte del Comitato centrale:

  • l’Ispettore regionale del Lazio – su richiesta della Presidenza – raccoglie le candidature espresse dai Presidenti delle Sezioni di Roma, orientativamente uno per ciascuna categoria indicata all’art. 12 dello Statuto; – la Presidenza Nazionale predispone una scheda di votazione che viene presentata agli Ispettori regionali convocati in assemblea.

Non sono ammesse deleghe né voto per corrispondenza;

  • i votanti hanno facoltà di depennare o aggiungere nominativi, assicurando comunque il rispetto del dettato del citato art. 12
  • l’Assemblea elettorale, presieduta dal Presidente nazionale uscente, nomina tra i suoi componenti, per alzata di mano, una commissione ed un segretario che procede allo scrutinio dei voti, espressi in forma segreta, dagli Ispettori
  • la Commissione proclama eletti i nove candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti e trasmette il relativo verbale alla Presidenza Nazionale che ne dà partecipazione agli interessati e provvede alla pubblicazione sull’Organo ufficiale di stampa.

In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.

Art.37 Elezione degli Ispettori Regionali

Per le elezioni degli Ispettori regionali, il Presidente nazionale nomina una Commissione di scrutinio composta dal Vice Presidente vicario e da due Consiglieri nazionali.
La Presidenza Nazionale:

  • con congruo anticipo sulla scadenza del mandato, pubblica sull’Organo ufficiale di stampa dell’ANC la costituzione della Commissione di scrutinio invitando i Presidenti di sezione della Regione interessata a comunicare, sentito il Consiglio sezionale ed entro un termine prefissato, il nominativo di un Socio effettivo della Regione – e tale da almeno un anno solare – che intenda candidarsi per la carica
  • scaduto il termine indicato, trasmette ai Presidenti di Sezione la lista dei candidati, che comprenderà, comunque, il nominativo dell’Ispettore uscente, ove questi lo desideri, invitandoli ad esprimere il proprio voto, entro una data stabilita, seguendo le istruzioni indicate nella stessa lettera d’invito.

La Commissione di scrutinio procede allo spoglio delle schede pervenute entro i termini, proclamando eletto il Socio che viene indicato dal maggior numero di Sezioni. In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. Il relativo verbale viene trasmesso alla Presidenza Nazionale che ne da partecipazione all’interessato e provvede alla pubblicazione del risultato sull’Organo ufficiale di stampa.