E’ un riconoscimento che può essere concesso in favore di Enti, persone e Soci che si siano distinti per attaccamento all’Istituzione o per efficace azione organizzativa o che abbiano procurato al Sodalizio benefici o vantaggi di un qualche rilievo.
Gli Ispettori regionali di loro iniziativa o su indicazione dei Coordinatori provinciali o dei Presidenti di Sezione – a seguito di ponderate valutazioni del Consiglio sezionale – inoltreranno alla Presidenza Nazionale proposte motivate.
La concessione è deliberata dal Comitato centrale.
La Presidenza Nazionale rilascia l’attestato su proprio modello che invia alla Sezione per la consegna all’interessato.
Il conferimento dell’Attestato di benemerenza non attribuisce la qualità di Socio, salvo il rispetto delle norme di cui al precedente art. 4
Autore: croce
Art.16 Procedimenti penali
La sospensione e radiazione di cui all’art. 6 dello Statuto vengono automaticamente determinati dal Presidente di Sezione, per i Soci in attività di servizio, dal Presidente nazionale.
In caso di assoluzione va valutata la sussistenza di autonome infrazioni disciplinari.
Art.15 Sezioni estere – disciplina
Per le Sezioni costituite all’estero i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 9, primo capoverso del comma 2, lett. a. e b., vengono adottati:
- il richiamo e la sospensione dal Presidente di sezione sentito il Consiglio sezionale
- l’espulsione dal Presidente nazionale direttamente o su proposta del Presidente di Sezione, sentito il Comitato centrale.
Si applicano – per quanto possibile – le procedure di cui all’art. 11 del Regolamento.
I ricorsi nei confronti dei provvedimenti adottati dal Presidente di sezione vengono decisi dal Presidente nazionale sentito il Comitato centrale.
Si applicano – per quanto possibile – le procedure di cui all’art. 12 del Regolamento.
Art.14 Procedura per gli organi consultivi
La Commissione di disciplina o il Comitato centrale inviteranno per iscritto – con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – i soci nei cui confronti è stato instaurato procedimento disciplinare a presentare le proprie giustificazioni per iscritto con lettera raccomandata entro il termine di trenta giorni. In caso di contestazioni, fa fede la data del timbro postale.
Nel caso in cui si ritenga di convocare il manchevole, si applicano le disposizioni di cui all’art 11, para. d) del presente Regolamento.
I pareri della Commissione di disciplina e del Comitato centrale sono emessi a maggioranza. La votazione avviene in ordine inverso del grado o dell’anzianità nel grado dei presenti.
Le risultanze della riunione verranno verbalizzate e comunicate entro il termine fissato, e comunque non oltre 30 giorni, al titolare dell’azione disciplinare.
Art.13 Organi consultivi: Commissione di disciplina e Comitato centrale
La Commissione di disciplina ed il Comitato centrale sono composti come stabilito, rispettivamente, dagli articoli 27 e 16 dello Statuto. La prima, è presieduta come indicato al richiamato art. 27; il Comitato centrale, in sede consultiva, è presieduto dal Vice Presidente vicario o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
La Commissione di disciplina viene nominata dall’Ispettore regionale all’atto della sua nomina e di volta in volta convocata.
Se durante il mandato qualche membro della Commissione di disciplina viene a mancare per qualsiasi motivo, o in caso di accertata impossibilità a partecipare ad una riunione, viene sostituito, definitivamente nel primo caso e temporaneamente nel secondo, con il Presidente di Sezione più elevato in grado o più anziano che segue i membri in carica. Per il Comitato centrale è sufficiente la presenza maggioritaria dei componenti. Non possono prendere parte alle riunioni i componenti che hanno concorso a promuovere il procedimento disciplinare od i congiunti dell’inquisito.