Art.25 Presidente di sezione

Il Presidente di Sezione adotta tutte le iniziative per il perseguimento delle finalità statutarie:

  • rendendo edotto il Consiglio di sezione ove non vi siano implicazioni a carattere oneroso
  • rappresentando al Consiglio – per l’approvazione – quelle che comportino oneri o impegni morali.

Nel settore del Volontariato assolve le funzioni configurate all’art. 1 del presente Regolamento.

Art.24 Denominazione di sezione

Le Sezioni possono intitolarsi, previa approvazione della Presidenza Nazionale, ad un Eroe, ad un Caduto dell’Arma ovvero, in carenza, a Socio deceduto che abbia acquisito documentate benemerenze ANC. Al nome del prescelto deve seguire anche quello della località di costituzione (Es.: Sezione V. Brig. Salvo D’ACQUISTO di …………… )
Le Sezioni che si intitolano ad Eroi dell’Arma espongono convenientemente nei locali della loro sede la fotografia dell’Eroe unitamente alla riproduzione della motivazione delle ricompense che premiarono il suo valore.

Art.23 Sezioni territoriali

La Sezione può essere costituita nei Comuni ove sia stato possibile raccogliere un numero di adesioni non inferiore a 15 fra chi abbia prestato servizio nell’Arma, ivi residenti.
Il promotore o chi sia stato a ciò delegato inoltra la proposta all’Ispettore regionale indicando:

  • nominativi e grado degli aderenti
  • il nominativo di chi sia disposto ad assumere l’incarico di Commissario.

L’Ispettore trasmette alla Presidenza Nazionale motivato parere con l’indicazione della circoscrizione territoriale dell’istituenda Sezione.
La Presidenza Nazionale autorizza e nomina il Commissario.
Questi nel più breve tempo possibile:

  • procede alla convocazione dell’Assemblea elettorale
  • trasmette, per l’approvazione, alla Presidenza ed all’Ispettore i verbali delle elezioni
  • effettua il passaggio delle consegne al Presidente di Sezione neo-eletto.

Nei capoluoghi di Regione possono essere costituite più Sezioni con giurisdizione territoriale, di norma, non inferiore a quella del Comando Compagnia territoriale Carabinieri.
Le Sezioni comunicano alla Presidenza Nazionale – per il tramite degli Ispettori, che inoltrano sollecitamente con parere motivato – tutto quanto comporta una valutazione ed un eventuale intervento di quel livello gerarchico. In particolare: proposte di cui agli artt. 7 e 17 del Regolamento, concessione di sussidi e di contributi alle Sezioni, organizzazione di raduni, cerimonie, altre manifestazioni ed eventuali contrasti in ambito Sezioni.
E’ fatto divieto alle Sezioni di rivolgersi per qualsiasi motivo direttamente alle Autorità centrali ed al Comando Generale dell’Arma. Esse invece possono, nelle forme dovute e per fini assistenziali, rivolgersi direttamente alle Autorità provinciali o locali.
Per la costituzione di sezioni estere le notizie di cui sopra vengono direttamente inviate alla Presidenza Nazionale.

Art.22 Coordinatori provinciali

Il Coordinatore provinciale non costituisce livello gerarchico ed assolve tutti i compiti demandategli dall’Ispettore regionale ai sensi dell’art. 19.4 dello Statuto.
Viene eletto dai Presidenti delle Sezioni costituite nel territorio della provincia riuniti in assemblea convocata dall’Ispettore.
Ciascun Presidente di Sezione – in caso di impossibilità a partecipare – può delegare un componente del Consiglio sezionale.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Dieci giorni prima della data stabilita per la riunione dell’assemblea elettorale, i Presidenti di Sezione, sentito il Consiglio sezionale, comunicano all’Ispettore regionale il nominativo di un Socio effettivo della provincia che intenda candidarsi per la carica.
L’Ispettore regionale predispone la scheda elettorale contenente i nomi dei candidati in ordine alfabetico e preceduti dal grado.
Ogni rappresentante di Sezione dispone di un solo voto.
L’assemblea elettorale è presieduta dall’Ispettore regionale che, coadiuvato da tre scrutatori scelti fra i presenti, dà inizio alla votazione che viene effettuata con scheda e a scrutinio segreto.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. Delle operazioni di voto e del risultato delle votazioni viene redatto verbale, da trasmettere in copia alla Presidenza Nazionale ed alle Sezioni interessate.
Il Coordinatore provinciale ha sede presso la Sezione cui è iscritto.

Art.21 Ispettori regionali

Gli Ispettori regionali fanno parte del Consiglio nazionale al quale sono tenuti a rappresentare le aspettative e le aspirazioni dei soci delle Sezioni costituite nella loro giurisdizione, nonché le possibilità che le Sezioni hanno di realizzare le finalità sociali.
Gli Ispettori esercitano funzioni direttive, di coordinamento e di controllo fra gli organi centrali e gli organi periferici dell’Associazione.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvalgono dei Coordinatori provinciali di cui all’art. 19 punto 4 dello Statuto, nonché di delegati per settori specifici di attività.
Per la tenuta ed il disbrigo del carteggio, strettamente indispensabile, relativo alle loro funzioni si avvalgono di Soci appartenenti alle Sezioni della giurisdizione.