Art.20 Segretario nazionale

Il Segretario nazionale ha la direzione e la responsabilità della segreteria dell’Associazione, custodisce gli atti contabili, redige i verbali del Consiglio nazionale e del Comitato centrale, traduce in atto le loro deliberazioni e firma col Presidente nazionale o con il Vice Presidente che eventualmente lo sostituisce gli atti sociali.
Il Segretario nazionale, nella sua qualità di amministratore dei beni dell’Associazione, cura la esazione, rilasciandone ricevuta, e sorveglia la registrazione contabile delle somme che pervengono alla Presidenza nazionale sotto qualunque titolo.
Provvede ad effettuare i pagamenti autorizzati dal Consiglio nazionale o dal Comitato centrale, ritirandone quietanza.
Procede a tutti gli acquisti necessari per il funzionamento degli uffici dell’Associazione e sorveglia la regolare tenuta dell’inventario.
Il Segretario nazionale provvede a versare le somme riscosse sul conto corrente postale intestato all’Associazione o presso un Istituto di credito. Provvede anche, a seguito di apposita deliberazione del Comitato centrale e nei limiti fissati dalla predetta deliberazione, ad investire le somme in titoli al portatore di Stato o garantiti dallo Stato.
Ad ogni riunione del Consiglio nazionale è tenuto a far conoscere la situazione di cassa dell’Associazione. Per i bisogni ordinari di spesa ha facoltà di disporre di una somma in contanti non superiore a euro 3.500 (tremilacinquecento) sui fondi dell’Associazione.

Art.19 Comitato centrale

Il Comitato centrale collabora con il Presidente nazionale negli affari di ordinaria amministrazione e nella soluzione di casi urgenti ai sensi dell’art. 16 dello Statuto.
Le deliberazioni del Comitato centrale vengono verbalizzate.
Il Presidente nazionale può affidare a membri del Comitato centrale o a Soci qualificati lo studio di problemi tecnico-amministrativi e la organizzazione di particolari attività dell’Associazione.

Art.18 Convocazione del consiglio nazionale

I componenti del Consiglio nazionale, che non possono intervenire alle riunioni del Consiglio, hanno facoltà di comunicare per iscritto il proprio avviso sulle questioni all’ordine del giorno formulando, ove lo credano, osservazioni e proposte che, in apertura di seduta, vengono portate a conoscenza dei Consiglieri nazionali presenti per un’eventuale valutazione in sede di delibera.
Per ogni riunione viene redatto, in apposito registro, verbale riassuntivo, sottoscritto dal Presidente nazionale e dal Segretario nazionale.
La data e l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio nazionale sono, dalla Segreteria nazionale, comunicate almeno dieci giorni prima della data in cui le riunioni stesse dovranno essere tenute.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a più breve termine.
Per le riunioni del Consiglio nazionale non sono ammesse deleghe.

Art.17 Attestati di benemerenza

E’ un riconoscimento che può essere concesso in favore di Enti, persone e Soci che si siano distinti per attaccamento all’Istituzione o per efficace azione organizzativa o che abbiano procurato al Sodalizio benefici o vantaggi di un qualche rilievo.
Gli Ispettori regionali di loro iniziativa o su indicazione dei Coordinatori provinciali o dei Presidenti di Sezione – a seguito di ponderate valutazioni del Consiglio sezionale – inoltreranno alla Presidenza Nazionale proposte motivate.
La concessione è deliberata dal Comitato centrale.
La Presidenza Nazionale rilascia l’attestato su proprio modello che invia alla Sezione per la consegna all’interessato.
Il conferimento dell’Attestato di benemerenza non attribuisce la qualità di Socio, salvo il rispetto delle norme di cui al precedente art. 4

Art.16 Procedimenti penali

La sospensione e radiazione di cui all’art. 6 dello Statuto vengono automaticamente determinati dal Presidente di Sezione, per i Soci in attività di servizio, dal Presidente nazionale.
In caso di assoluzione va valutata la sussistenza di autonome infrazioni disciplinari.