Art.7 Soci d’onore e benemeriti

Gli Ispettori regionali, di loro iniziativa o su proposta dei Presidenti di Sezione – a seguito di ponderata valutazione dei Consigli sezionali – segnalano alla Presidenza Nazionale, esprimendo parere, i nomi-nativi degli Enti, delle persone nonché – per i Soci “d’Onore”, qualora i titolari sono deceduti – dei loro legittimi rappresentanti (vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e purchè conservi lo stato vedovile; primogenito degli orfani; o, in mancanza dell’una o degli altri, padre ovvero madre ovvero il maggiore dei fratelli) in possesso dei requisiti, previsti dall’art. 5 dello Statuto per essere nominati Soci “d’Onore” o “Benemeriti” della Associazione.
Il Presidente nazionale ha autonoma facoltà di proposta al Comitato centrale.
Le proposte di nomina a Socio “benemerito” devono essere motivate con l’indicazione delle particolari benemerenze acquisite dalle persone o Enti.
Presso la Presidenza Nazionale saranno iscritti, in distinti albi, i nomi di tutti i Soci “d’Onore” e di quelli “Benemeriti”.
La Presidenza Nazionale rilascia una speciale tessera con fotografia ed un diploma che trasmette alla Sezione (per conoscenza all’Ispettore) per la consegna al titolare.
La Sezione inserisce nello schedario la seconda parte della tessera.
I Soci “d’Onore” e “Benemeriti” che abbiano prestato servizio nell’Arma hanno tutti i diritti propri dei Soci effettivi.
I Soci “d’Onore” ed i soci “Benemeriti” sono:

  • permanentemente iscritti all’Associazione
  • esenti dalle operazioni di tesseramento annuali.

I Soci “Benemeriti” rimangono in carico alle Sezioni proponenti.
Ove venissero meno i requisiti dell’attribuzione della qualifica di “Benemerito” gli Ispettori inoltreranno motivata proposta al Comitato centrale, per le conseguenti determinazioni.

Art.6 Soci familiari e simpatizzanti

Possono essere Soci familiari anche gli ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle e rispettivi coniugi di coloro che abbiano prestato o prestino servizio nell’Arma.

Presso le Sezioni estere i Soci discendenti sono equiparati a tutti gli effetti ai Soci effettivi, pertanto hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

I Soci simpatizzanti – compresi quelli appartenenti ai Nuclei di volontariato di p.c. – non possono superare il 30% dei Soci effettivi di ciascuna Sezione.

Art.5 Soci militari in servizio

I militari dell’Arma in servizio di tutti i gradi, i quali presentano domanda di iscrizione all’Associazione, devono darne notizia ai Comandi di appartenenza. All’atto del congedamento i militari Soci, senza alcun obbligo di ulteriore contributo fino al 31 dicembre dell’anno in cui il congedamento è avvenuto, passano di diritto a far parte delle Sezioni o delle Sottosezioni aventi giurisdizione nella località nella quale il militare ha eletto il proprio domicilio, acquisendo i diritti e doveri propri dei Soci effettivi in congedo.

Art.4 Ammissione dei soci

Le domande di ammissione a Socio effettivo non in attività di servizio, familiare e simpatizzante vanno presentate o trasmesse dagli interessati direttamente al Presidente della Sezione competente per territorio (allegato 2). Sulla domanda delibera il Consiglio sezionale.
Nei casi in cui ricorrano particolari situazioni di opportunità, gli Ispettori possono autorizzare l’iscrizione o il suo rinnovo presso altra Sezione o Sottosezione viciniore.
Il Presidente nazionale d’iniziativa o su proposta dell’Ispettore o del Coordinatore provinciale (sempre tramite Ispettore) può autorizzare, per lo stesso motivo, l’iscrizione presso la sede centrale dell’Associazione.
I militari in attività di servizio possono presentare la domanda al Presidente nazionale o al Presidente di Sezione territorialmente competente, che provvederà all’inoltro alla Presidenza nazionale per il rilascio della tessera sociale.
Il Presidente nazionale o della Sezione, nei casi in cui le domande di ammissione a Socio non vengano accolte, ne danno notizia agli interessati con comunicazione scritta di carattere personale. In caso di cambio di residenza o domicilio il Socio può chiedere l’iscrizione alla Sezione competente per territorio, che ne darà notizia a quella cedente.

Art.3 Uniforme sociale

Le uniformi sociali da indossare nello svolgimento delle attività istituzionali sono riportate nell’allegato 1.
L’Associazione adotta ogni possibile iniziativa per consentire ai soci l’acquisizione degli accessori all’uniforme stessa.
Il sopracolletto per i componenti del Consiglio nazionale è interamente bordato col seguente numero di galloncini piatti dorati:

  • 3 per il Presidente od il Commissario nazionale
  • 2 per i Vice Presidenti nazionali
  • 1 per i Consiglieri nazionali, gli Ispettori regionali ed il Segretario nazionale.

Il Segretario nazionale inoltre, al di sopra del galloncino, ne applica un altro soltanto fino al termine degli alamari.
I Coordinatori provinciali ne applicano uno dorato ma solo fino al termine degli alamari.
Per i componenti il Consiglio sezionale è prescritta analoga bordatura col seguente numero di galloncini piatti argentati:

  • 3 per i Presidenti o i Commissari di Sezione
  • 2 per il Vice Presidente (ove esiste)
  • 1 per i Consiglieri ed i Fiduciari delle Sottosezioni ed il Segretario.

Anche il Segretario sezionale, al di sopra del galloncino, ne applica un altro fino al termine degli alamari.