Art.11 Disciplina – procedure

I provvedimenti disciplinari di cui all’art. 9 dello Statuto vengono adottati secondo le competenze previste dall’art. 10 dello Statuto stesso.
Presupposto per la loro adozione è l’esistenza di uno dei comportamenti indicati all’art. 9 primo capoverso del comma 2 lett. a. e b. dello Statuto; si basano, quindi, sulla valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi di un fatto che possa configurare l’ipotesi perseguibile disciplinarmente.
Le procedure disciplinari di qualsiasi grado debbono essere ragionevolmente rapide. A ciascun titolare dell’azione disciplinare è vietato adottare provvedimenti suggeriti da qualsiasi motivo che non sia attinente ai criteri enunciati al richiamato art. 9 dello Statuto e di usare, nell’infliggere il provvedimento, forma e modi lesivi della dignità del Socio interessato.
Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare, anche se si dimette, viene considerato appartenente all’Associazione fino alla conclusione del procedimento stesso.
Nel caso di infrazioni di lieve entità passibili di “richiamo”, il titolare dell’azione disciplinare potrà adottare direttamente il relativo provvedimento dopo aver sentito l’interessato.
Le fasi del procedimento per l’irrogazione delle sanzioni della sospensione e della espulsione sono le seguenti:

  1. cognizione del fatto passibile di sanzione disciplinare da parte dell’organo competente ad infliggerla, direttamente o a seguito di segnalazione di altri titolari degli organismi associativi
  2. valutazione del fatto cognito e formulazione per iscritto delle contestazioni al manchevole con indicazione del termine per la presentazione delle eventuali giustificazioni. Le contestazioni devono esplicitare, con assoluta chiarezza, le norme violate
  3. esame delle giustificazioni ricevute ed eventuale richiesta al manchevole di ulteriori elementi giustificativi, con indicazione del termine per la risposta
  4. trasmissione degli atti, in ragione della rispettiva competenza, alla Commissione di disciplina o al Comitato centrale per l’acquisizione del previsto parere. Quest’ultimi possono, ove ritenuto opportuno, convocare il manchevole per l’acquisizione di ulteriori elementi e comunicano quindi il proprio parere al titolare dell’azione disciplinare entro il termine da questi indicato, di norma non superiore a trenta giorni. In caso di convocazione, il manchevole potrà farsi assistere da un difensore scelto tra i soci della propria sezione, con almeno un anno solare di iscrizione alla stessa
  5. esame e decisioni conclusive da parte del titolare dell’azione disciplinare
  6. comunicazione scritta al manchevole (raccomandata con ricevuta di ritorno) delle decisioni adottate. Per conoscenza ai livelli gerarchici interessati.

La sanzione disciplinare, qualora adottata, dovrà essere adeguatamente motivata con la precisa e chiara indicazione, ancorché sintetica, delle norme violate. La comunicazione stessa dovrà altresì contenere l’indicazione della facoltà di ricorrere contro il provvedimento alle Autorità e nei termini stabiliti dall’art. 10 dello Statuto.

Art.9 Gratuità delle cariche sociali

Tutti i Soci prestano la loro opera a titolo gratuito. Ai Soci che ricoprono cariche sociali o che svolgono particolari incarichi per l’Associazione, compete il rimborso delle spese, documentate, sostenute per i doveri d’ufficio e approvate dall’organo collegiale di cui fanno parte o dall’organo istituzionale che ha conferito l’incarico.

Art.8 Apoliticità del socio

Considerata l’apoliticità statutaria dell’Associazione Nazionale Carabinieri (art. 2 dello Statuto), il Socio che accetti candidature in liste elettorali politiche ed amministrative, nazionali o locali, è tenuto ad autosospendersi per la durata della campagna elettorale.

In caso di elezione è tenuto a presentare le dimissioni da eventuali cariche sociali ricoperte. Tale preclusione è limitata alla durata del mandato elettorale.

L’eventuale inosservanza va valutata ai sensi dell’art. 9 dello Statuto.

Art.7 Soci d’onore e benemeriti

Gli Ispettori regionali, di loro iniziativa o su proposta dei Presidenti di Sezione – a seguito di ponderata valutazione dei Consigli sezionali – segnalano alla Presidenza Nazionale, esprimendo parere, i nomi-nativi degli Enti, delle persone nonché – per i Soci “d’Onore”, qualora i titolari sono deceduti – dei loro legittimi rappresentanti (vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e purchè conservi lo stato vedovile; primogenito degli orfani; o, in mancanza dell’una o degli altri, padre ovvero madre ovvero il maggiore dei fratelli) in possesso dei requisiti, previsti dall’art. 5 dello Statuto per essere nominati Soci “d’Onore” o “Benemeriti” della Associazione.
Il Presidente nazionale ha autonoma facoltà di proposta al Comitato centrale.
Le proposte di nomina a Socio “benemerito” devono essere motivate con l’indicazione delle particolari benemerenze acquisite dalle persone o Enti.
Presso la Presidenza Nazionale saranno iscritti, in distinti albi, i nomi di tutti i Soci “d’Onore” e di quelli “Benemeriti”.
La Presidenza Nazionale rilascia una speciale tessera con fotografia ed un diploma che trasmette alla Sezione (per conoscenza all’Ispettore) per la consegna al titolare.
La Sezione inserisce nello schedario la seconda parte della tessera.
I Soci “d’Onore” e “Benemeriti” che abbiano prestato servizio nell’Arma hanno tutti i diritti propri dei Soci effettivi.
I Soci “d’Onore” ed i soci “Benemeriti” sono:

  • permanentemente iscritti all’Associazione
  • esenti dalle operazioni di tesseramento annuali.

I Soci “Benemeriti” rimangono in carico alle Sezioni proponenti.
Ove venissero meno i requisiti dell’attribuzione della qualifica di “Benemerito” gli Ispettori inoltreranno motivata proposta al Comitato centrale, per le conseguenti determinazioni.