La Sede centrale dell’Associazione e le Sezioni destinano annualmente una parte delle entrate ai fondi per lo svolgimento delle attività assistenziali e sociali, per l’erogazione di sussidi a Soci in particolare situazione di disagio economico.
Le Sezioni che non possono provvedere in alcun modo all’erogazione di tali sussidi trasmetteranno alla Presidenza nazionale, tramite Ispettore regionale, le eventuali domande dei Soci in comprovate condizioni di bisogno esprimendo parere in merito non senza rappresentare dettagliatamente la posizione famigliare ed economica del richiedente e far conoscere da quanto tempo questi appartenga all’Associazione.
Le Sezioni che abbiano concesso un sussidio possono interessare per altro intervento la Presidenza Nazionale, comunicando l’entità del sussidio da loro concesso.
Non possono essere concessi sussidi a chi non abbia superato l’anno solare di appartenenza all’Associazione.
Autore: croce
Art.41 Entrate straordinarie
Per l’organizzazione d’eventuali iniziative intese a promuovere entrate straordinarie alle Sezioni (lettera d dell’art. 37 dello Statuto), deve essere richiesta, almeno 60 giorni prima della loro realizzazione, l’autorizzazione della Presidenza Nazionale. Dovranno altresì osservarsi le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, fiscali, tributarie, sui diritti d’autore, ecc.
Dell’eventuale inosservanza di qualcuna di tali disposizioni risponde il Presidente della Sezione. Nei biglietti, lettere, manifesti, volantini o documenti in genere relativi alle manifestazioni che vengono effettuate dovrà sempre chiaramente precisarsi che la Sezione indice quelle manifestazioni pro fondi assistenziali del reparto ed eventualmente anche dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (ONAOMAC).
L’eventuale cessione a persone estranee all’Associazione di biglietti per le iniziative di cui sopra dovrà essere fatta esclusivamente nell’ambito del proprio territorio dalle Sezioni che danno vita alla manifestazione ed a mezzo di iscritti all’Associazione, in forma cortese e tale da non dare comunque la sensazione di carattere vessatorio: per tale cessione è assolutamente vietato servirsi in alcun modo del telefono e dell’intervento di persone estranee alle Sezioni.
Art.40 Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione, degli Ispettorati e delle Sezioni, di cui agli articoli 35, 36 e 37 dello Statuto, sono destinate a sopperire alle necessità dell’organizzazione associativa ed ispettiva.
Art.39 Presidente e vice Presidente Nazionali
Il Presidente e i Vice Presidenti nazionali vengono eletti nel loro seno – nel corso di apposita riunione promossa dalla Presidenza Nazionale – dai nove Consiglieri nazionali.
Assume la presidenza il Consigliere nazionale più elevato in grado o più anziano di grado.
Le elezioni si svolgono con voto segreto e con votazioni successive per il Presidente nazionale, il Vice Presidente vicario ed il secondo Vice Presidente.
Vengono proclamati eletti i Consiglieri nazionali che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. Il verbale, redatto dal Segretario nazionale, sarà trasmesso al Comando Generale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto.
La Presidenza Nazionale provvede alla pubblicazione dei risultati della votazione sull’Organo ufficiale di stampa.
Art.38 Elezione dei consiglieri nazionali
Per l’elezione dei nove Consiglieri nazionali, che a norma dell’art. 16 dello Statuto, fanno parte del Comitato centrale:
- l’Ispettore regionale del Lazio – su richiesta della Presidenza – raccoglie le candidature espresse dai Presidenti delle Sezioni di Roma, orientativamente uno per ciascuna categoria indicata all’art. 12 dello Statuto; – la Presidenza Nazionale predispone una scheda di votazione che viene presentata agli Ispettori regionali convocati in assemblea.
Non sono ammesse deleghe né voto per corrispondenza;
- i votanti hanno facoltà di depennare o aggiungere nominativi, assicurando comunque il rispetto del dettato del citato art. 12
- l’Assemblea elettorale, presieduta dal Presidente nazionale uscente, nomina tra i suoi componenti, per alzata di mano, una commissione ed un segretario che procede allo scrutinio dei voti, espressi in forma segreta, dagli Ispettori
- la Commissione proclama eletti i nove candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti e trasmette il relativo verbale alla Presidenza Nazionale che ne dà partecipazione agli interessati e provvede alla pubblicazione sull’Organo ufficiale di stampa.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.