Art.37 Elezione degli Ispettori Regionali

Per le elezioni degli Ispettori regionali, il Presidente nazionale nomina una Commissione di scrutinio composta dal Vice Presidente vicario e da due Consiglieri nazionali.
La Presidenza Nazionale:

  • con congruo anticipo sulla scadenza del mandato, pubblica sull’Organo ufficiale di stampa dell’ANC la costituzione della Commissione di scrutinio invitando i Presidenti di sezione della Regione interessata a comunicare, sentito il Consiglio sezionale ed entro un termine prefissato, il nominativo di un Socio effettivo della Regione – e tale da almeno un anno solare – che intenda candidarsi per la carica
  • scaduto il termine indicato, trasmette ai Presidenti di Sezione la lista dei candidati, che comprenderà, comunque, il nominativo dell’Ispettore uscente, ove questi lo desideri, invitandoli ad esprimere il proprio voto, entro una data stabilita, seguendo le istruzioni indicate nella stessa lettera d’invito.

La Commissione di scrutinio procede allo spoglio delle schede pervenute entro i termini, proclamando eletto il Socio che viene indicato dal maggior numero di Sezioni. In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. Il relativo verbale viene trasmesso alla Presidenza Nazionale che ne da partecipazione all’interessato e provvede alla pubblicazione del risultato sull’Organo ufficiale di stampa.

Art.36 Validità delle elezioni

A norma dell’art. 28, secondo comma dello Statuto, la corretta osservanza della procedura prevista per la convocazione e costituzione dell’assemblea elettorale e la regolarità delle operazioni di voto sono condizioni indispensabili per ottenere l’approvazione delle nomine a cariche sociali. Pertanto, la commissione di scrutinio, nel redigere il verbale delle elezioni assicura che: “le elezioni si sono svolte in piena aderenza alle disposizioni statutarie e regolamentari e che non sono stati prodotti reclami”.
Qualora le nomine predette non riportino la prescritta approvazione della Presidenza Nazionale, saranno indette nuove elezioni nel più breve tempo possibile.
In applicazione dell’art. 29 dello Statuto, quando il Presidente della Sezione non può comunicare alla Presidenza Nazionale, per la sostituzione di un membro del Consiglio venuto a mancare, il Socio che nelle elezioni ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, segnala, tramite l’Ispettore, altro Socio ritenuto idoneo e ben accetto alla maggioranza degli iscritti alla Sezione.
Su iniziativa dell’Ispettore regionale, analoga procedura si assume qualora venga a mancare un Coordinatore provinciale.

Art.35 Elezione Presidente di sezione

Nella prima riunione del Consiglio sezionale, successiva all’Assemblea elettorale, convocata senza ritardo dal Consigliere neo eletto più elevato in grado o più anziano nel grado, i Consiglieri neo eletti procedono alla elezione nel loro seno del Presidente della Sezione ed eventualmente del Vice Presidente.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. La riunione sarà presieduta dal Consigliere più elevato in grado che procederà a redigere il relativo verbale che sarà firmato da tutti gli intervenuti e trasmesso, unitamente a quello di cui al precedente articolo, alla Presidenza Nazionale e all’Ispettore.

Verbale per l’elezione del Presidente e Vicepresidente

Art.34 Svolgimento operazioni di voto

Sono compiti della Commissione di scrutinio:

  • accertare il diritto al voto
  • autenticare le schede di votazione già predisposte dal Presidente di Sezione o dalla Commissione prevista all’art. 33
  • disciplinare le operazioni di voto
  • effettuare lo spoglio delle schede
  • decidere in unica e definitiva istanza per eventuali vertenze concernenti le votazioni
  • redigere il verbale conclusivo consegnandolo al Presidente dell’Assemblea.

Sono compiti del Presidente dell’Assemblea:

  • disciplinare l’eventuale dibattito preelettivo, concedendo la parola – per brevi interventi – ai candidati che intendono esporre i loro programmi
  • chiarire le modalità di voto
  • dare corso alla votazione
  • dichiarare chiusa la votazione
  • proclamare gli eletti.

Dal verbale della commissione di scrutinio devono risultare:

  • il numero dei votanti
  • il numero delle schede nulle e delle schede bianche
  • il numero dei voti riportati dai singoli candidati
  • l’assicurazione che non sono stati prodotti reclami in ordine alle elezioni
  • la soluzione di eventuali vertenze concernenti le votazioni.

Il verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione e dal Presidente dell’Assemblea, deve essere redatto in tre copie: una conservata presso la Sezione, una trasmessa alla Presidenza Nazionale, una all’Ispettore regionale.

Verbale per l’elezione del Consiglio sezionale

Art.33 Assemblea elettorale

La convocazione e la costituzione dell’Assemblea per l’elezione dei componenti il Consiglio di Sezione avvengono secondo le procedure stabilite agli artt. 23 dello Statuto e 30 del presente Regolamento, in quanto applicabili.
Della convocazione deve essere data comunicazione all’Ispettore regionale ed al Coordinatore provinciale. L’Assemblea viene aperta dal Socio presente più elevato in grado o più anziano nel grado, il quale fa procedere all’elezione, per alzata di mano, del Presidente e del Segretario dell’Assemblea che ha il compito di redigere il verbale della seduta.
Nel caso in cui la sezione sia commissariata, le funzioni riguardanti il Socio più elevato in grado o più anziano nel grado vengono assolte dal Commissario straordinario.
Su invito del Presidente dell’Assemblea si elegge – per alzata di mano – la Commissione di scrutinio composta di tre membri non candidati a cariche sociali, dei quali, il più elevato in grado o più anziano nel grado ha anche il compito di sostituire il Presidente dell’Assemblea qualora questi debba temporaneamente assentarsi. La lista dei candidati al Consiglio di Sezione (art. 23 punto 5 dello Statuto) deve contenere nominativi sufficienti a formare l’organo elettivo: costituito da cinque membri nel caso in cui i Soci effettivi della Sezione, compresi i componenti delle Sottosezioni dipendenti, non superino il numero di trenta, sette se siano più di trenta e fino a cinquanta, nove se siano più di cinquanta.
In mancanza o in carenza di candidature sufficienti a ricoprire l’intero organo da eleggere, l’Assemblea procede alla nomina di una Commissione per la compilazione di una lista unica, come previsto all’art. 23 punto 8 dello Statuto.
I componenti della Commissione per la compilazione della lista delle candidature non possono far parte della Commissione di scrutinio.
Le operazioni di voto si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 19:00, per un minimo di otto ore. L’indicazione dell’orario previsto deve essere contenuto nella lettera di convocazione. All’orario terminale indicato, l’esercizio di voto è consentito solo agli elettori presenti in sala.

Fac-simile di lettera di convocazione

Verbale per l’elezione del Consiglio sezionale