Art.34 Svolgimento operazioni di voto

Sono compiti della Commissione di scrutinio:

  • accertare il diritto al voto
  • autenticare le schede di votazione già predisposte dal Presidente di Sezione o dalla Commissione prevista all’art. 33
  • disciplinare le operazioni di voto
  • effettuare lo spoglio delle schede
  • decidere in unica e definitiva istanza per eventuali vertenze concernenti le votazioni
  • redigere il verbale conclusivo consegnandolo al Presidente dell’Assemblea.

Sono compiti del Presidente dell’Assemblea:

  • disciplinare l’eventuale dibattito preelettivo, concedendo la parola – per brevi interventi – ai candidati che intendono esporre i loro programmi
  • chiarire le modalità di voto
  • dare corso alla votazione
  • dichiarare chiusa la votazione
  • proclamare gli eletti.

Dal verbale della commissione di scrutinio devono risultare:

  • il numero dei votanti
  • il numero delle schede nulle e delle schede bianche
  • il numero dei voti riportati dai singoli candidati
  • l’assicurazione che non sono stati prodotti reclami in ordine alle elezioni
  • la soluzione di eventuali vertenze concernenti le votazioni.

Il verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione e dal Presidente dell’Assemblea, deve essere redatto in tre copie: una conservata presso la Sezione, una trasmessa alla Presidenza Nazionale, una all’Ispettore regionale.

Verbale per l’elezione del Consiglio sezionale

Art.33 Assemblea elettorale

La convocazione e la costituzione dell’Assemblea per l’elezione dei componenti il Consiglio di Sezione avvengono secondo le procedure stabilite agli artt. 23 dello Statuto e 30 del presente Regolamento, in quanto applicabili.
Della convocazione deve essere data comunicazione all’Ispettore regionale ed al Coordinatore provinciale. L’Assemblea viene aperta dal Socio presente più elevato in grado o più anziano nel grado, il quale fa procedere all’elezione, per alzata di mano, del Presidente e del Segretario dell’Assemblea che ha il compito di redigere il verbale della seduta.
Nel caso in cui la sezione sia commissariata, le funzioni riguardanti il Socio più elevato in grado o più anziano nel grado vengono assolte dal Commissario straordinario.
Su invito del Presidente dell’Assemblea si elegge – per alzata di mano – la Commissione di scrutinio composta di tre membri non candidati a cariche sociali, dei quali, il più elevato in grado o più anziano nel grado ha anche il compito di sostituire il Presidente dell’Assemblea qualora questi debba temporaneamente assentarsi. La lista dei candidati al Consiglio di Sezione (art. 23 punto 5 dello Statuto) deve contenere nominativi sufficienti a formare l’organo elettivo: costituito da cinque membri nel caso in cui i Soci effettivi della Sezione, compresi i componenti delle Sottosezioni dipendenti, non superino il numero di trenta, sette se siano più di trenta e fino a cinquanta, nove se siano più di cinquanta.
In mancanza o in carenza di candidature sufficienti a ricoprire l’intero organo da eleggere, l’Assemblea procede alla nomina di una Commissione per la compilazione di una lista unica, come previsto all’art. 23 punto 8 dello Statuto.
I componenti della Commissione per la compilazione della lista delle candidature non possono far parte della Commissione di scrutinio.
Le operazioni di voto si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 19:00, per un minimo di otto ore. L’indicazione dell’orario previsto deve essere contenuto nella lettera di convocazione. All’orario terminale indicato, l’esercizio di voto è consentito solo agli elettori presenti in sala.

Fac-simile di lettera di convocazione

Verbale per l’elezione del Consiglio sezionale

Art.32 Assemblea straordinaria

Con delibera del Consiglio di Sezione o su richiesta di almeno un terzo dei Soci effettivi iscritti alla Sezione ovvero dell’Ispettore regionale, possono essere convocate assemblee straordinarie per l’esame di questioni urgenti o di particolare rilievo.
Per la convocazione, la costituzione e lo svolgimento dell’Assemblea straordinaria si applicano le norme previste all’art. 30 del presente Regolamento.

Art.31 Assemblea ordinaria: competenze

Le competenze specifiche dell’Assemblea ordinaria sono:

  • deliberare sulla relazione programmatica e sul bilancio preventivo predisposto dal Consiglio sezionale
  • deliberare entro il mese di marzo, sulla relazione e sul bilancio consuntivo dell’anno decorso, corredato della relazione dei Revisori dei conti
  • deliberare, su proposta del Consiglio sezionale, l’aliquota delle entrate della Sezione da devolvere alle sottosezioni (ove costituite ) per far fronte al loro funzionamento
  • stabilire, su proposta del Consiglio sezionale, eventuali contributi dei Soci in aggiunta alle quote sociali
  • stabilire, su proposta del Consiglio sezionale, la costituzione di un fondo sociale a beneficio dei Soci in particolare situazione di bisogno.

Art.30 Assemblea di sezione: convocazione, costituzione, disciplina delle sedute

L’Assemblea di Sezione è costituita dai Soci effettivi non in servizio e in regola con il versamento della quota sociale. Il Socio impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da altro Socio effettivo mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega per singolo Socio.
All’Assemblea possono partecipare, senza diritto al voto, i Soci di tutte le categorie iscritti alla Sezione e alla Sottosezione, che possono intervenire nella discussione solo su autorizzazione del Presidente.
L’Assemblea, che può essere ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Sezione. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con avviso personale, da inviarsi a tutti gli iscritti almeno trenta giorni prima dell’Assemblea.
La verifica dei poteri per l’ammissione all’Assemblea è compito del Consiglio di Sezione ed è soggetta alla vigilanza e al controllo del Presidente.
Per la validità dell’Assemblea si osservano le disposizioni di cui all’art. 23.3 dello Statuto. L’Assemblea viene aperta e presieduta dal Presidente della Sezione che procede alla nomina di un segretario per la redazione del verbale. Il Presidente è responsabile del buon andamento dei lavori, fa osservare le norme dello Statuto e del presente Regolamento, concede la parola, stabilisce l’ordine delle votazioni e ne comunica il risultato.
I Soci che intendono intervenire in una discussione devono iscriversi presso la presidenza dell’Assemblea e hanno facoltà di parola in ordine di iscrizione.
Ogni Socio può intervenire una sola volta nel corso della discussione di un singolo argomento. Qualora un Socio ammesso a parlare non si attenga strettamente all’argomento in discussione, il Presidente, dopo un primo richiamo, gli toglie la parola.
Se nell’Assemblea insorgono inconvenienti, il Presidente dopo un richiamo all’ordine, può espellere i responsabili e nei casi di maggior gravità, sospendere o sciogliere la seduta. Il responsabile o i responsabili degli incidenti ne rispondono in sede disciplinare.
Tutte le eventuali votazioni hanno luogo a scrutinio palese.
Qualora un terzo dei Soci effettivi presenti e rappresentati chieda che la votazione avvenga per appello nominale si procede in ordine inverso di grado: i membri del Consiglio sezionale però votano per ultimi, sempre in ordine inverso di grado o di anzianità di grado.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. A parità di voti vale il voto del Presidente.