Sono compiti della Commissione di scrutinio:
- accertare il diritto al voto
- autenticare le schede di votazione già predisposte dal Presidente di Sezione o dalla Commissione prevista all’art. 33
- disciplinare le operazioni di voto
- effettuare lo spoglio delle schede
- decidere in unica e definitiva istanza per eventuali vertenze concernenti le votazioni
- redigere il verbale conclusivo consegnandolo al Presidente dell’Assemblea.
Sono compiti del Presidente dell’Assemblea:
- disciplinare l’eventuale dibattito preelettivo, concedendo la parola – per brevi interventi – ai candidati che intendono esporre i loro programmi
- chiarire le modalità di voto
- dare corso alla votazione
- dichiarare chiusa la votazione
- proclamare gli eletti.
Dal verbale della commissione di scrutinio devono risultare:
- il numero dei votanti
- il numero delle schede nulle e delle schede bianche
- il numero dei voti riportati dai singoli candidati
- l’assicurazione che non sono stati prodotti reclami in ordine alle elezioni
- la soluzione di eventuali vertenze concernenti le votazioni.
Il verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione e dal Presidente dell’Assemblea, deve essere redatto in tre copie: una conservata presso la Sezione, una trasmessa alla Presidenza Nazionale, una all’Ispettore regionale.