Art.34 Svolgimento operazioni di voto

Sono compiti della Commissione di scrutinio:

  • accertare il diritto al voto
  • autenticare le schede di votazione già predisposte dal Presidente di Sezione o dalla Commissione prevista all’art. 33
  • disciplinare le operazioni di voto
  • effettuare lo spoglio delle schede
  • decidere in unica e definitiva istanza per eventuali vertenze concernenti le votazioni
  • redigere il verbale conclusivo consegnandolo al Presidente dell’Assemblea.

Sono compiti del Presidente dell’Assemblea:

  • disciplinare l’eventuale dibattito preelettivo, concedendo la parola – per brevi interventi – ai candidati che intendono esporre i loro programmi
  • chiarire le modalità di voto
  • dare corso alla votazione
  • dichiarare chiusa la votazione
  • proclamare gli eletti.

Dal verbale della commissione di scrutinio devono risultare:

  • il numero dei votanti
  • il numero delle schede nulle e delle schede bianche
  • il numero dei voti riportati dai singoli candidati
  • l’assicurazione che non sono stati prodotti reclami in ordine alle elezioni
  • la soluzione di eventuali vertenze concernenti le votazioni.

Il verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione e dal Presidente dell’Assemblea, deve essere redatto in tre copie: una conservata presso la Sezione, una trasmessa alla Presidenza Nazionale, una all’Ispettore regionale.

Verbale per l’elezione del Consiglio sezionale