Art.12 Ricorsi

Per i ricorsi avverso provvedimenti disciplinari valgono le norme di cui all’art. 10 dello Statuto. I destinatari del ricorso, dopo averne accertato i requisiti di ricevibilità e ammissibilità, disporranno nuovi accertamenti, qualora li ritengano necessari, ed acquisiranno il parere degli organi consultivi di cui all’art. 13.
I pareri della Commissione di disciplina o del Comitato centrale saranno resi con l’osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 13 e dell’art. 10 dello Statuto.
L’esito del ricorso sarà comunicato, all’interessato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Per conoscenza ai livelli gerarchici interessati.