Art.42 Fondi assistenziali

La Sede centrale dell’Associazione e le Sezioni destinano annualmente una parte delle entrate ai fondi per lo svolgimento delle attività assistenziali e sociali, per l’erogazione di sussidi a Soci in particolare situazione di disagio economico.
Le Sezioni che non possono provvedere in alcun modo all’erogazione di tali sussidi trasmetteranno alla Presidenza nazionale, tramite Ispettore regionale, le eventuali domande dei Soci in comprovate condizioni di bisogno esprimendo parere in merito non senza rappresentare dettagliatamente la posizione famigliare ed economica del richiedente e far conoscere da quanto tempo questi appartenga all’Associazione.
Le Sezioni che abbiano concesso un sussidio possono interessare per altro intervento la Presidenza Nazionale, comunicando l’entità del sussidio da loro concesso.
Non possono essere concessi sussidi a chi non abbia superato l’anno solare di appartenenza all’Associazione.