Art.44 Quota associativa

La misura delle quote associative stabilita annualmente dal Consiglio nazionale ai sensi dell’art. 38 dello Statuto viene pubblicata sull’Organo ufficiale di stampa dell’Associazione.
Le quote associative devono essere versate dai Soci – eccezione fatta per quelli “d’Onore” e “Benemeriti” – in unica soluzione. Ogni Socio ha l’obbligo entro il mese di gennaio, di rinnovare la tessera e di versare l’importo della quota. In nessun caso si potrà far luogo alla restituzione di quanto versato.
Le Sezioni debbono versare alla Presidenza nazionale in unica soluzione, entro il mese di aprile, la prevista percentuale della quota associativa di tutti i Soci tesserati.
Le Sezioni che hanno in carico i Soci “Benemeriti” sono tenute a versare all’Associazione l’importo delle relative quote sociali.
I Soci “d’onore” e quelli “benemeriti” – ove lo ritengano – concorrono al funzionamento delle Sezioni con versamenti spontanei.
Qualora un Socio inscritto alla Sede centrale passi a far parte di una Sezione od un Socio inscritto ad una Sezione, passi a far parte della Sede centrale o di un’altra Sezione le quote versate rimangono assegnate rispettivamente alla Sede centrale dell’Associazione o alla Sezione di provenienza.