I militari dell’Arma in servizio di tutti i gradi, i quali presentano domanda di iscrizione all’Associazione, devono darne notizia ai Comandi di appartenenza. All’atto del congedamento i militari Soci, senza alcun obbligo di ulteriore contributo fino al 31 dicembre dell’anno in cui il congedamento è avvenuto, passano di diritto a far parte delle Sezioni o delle Sottosezioni aventi giurisdizione nella località nella quale il militare ha eletto il proprio domicilio, acquisendo i diritti e doveri propri dei Soci effettivi in congedo.
Autore: croce
Art.4 Ammissione dei soci
Le domande di ammissione a Socio effettivo non in attività di servizio, familiare e simpatizzante vanno presentate o trasmesse dagli interessati direttamente al Presidente della Sezione competente per territorio (allegato 2). Sulla domanda delibera il Consiglio sezionale.
Nei casi in cui ricorrano particolari situazioni di opportunità, gli Ispettori possono autorizzare l’iscrizione o il suo rinnovo presso altra Sezione o Sottosezione viciniore.
Il Presidente nazionale d’iniziativa o su proposta dell’Ispettore o del Coordinatore provinciale (sempre tramite Ispettore) può autorizzare, per lo stesso motivo, l’iscrizione presso la sede centrale dell’Associazione.
I militari in attività di servizio possono presentare la domanda al Presidente nazionale o al Presidente di Sezione territorialmente competente, che provvederà all’inoltro alla Presidenza nazionale per il rilascio della tessera sociale.
Il Presidente nazionale o della Sezione, nei casi in cui le domande di ammissione a Socio non vengano accolte, ne danno notizia agli interessati con comunicazione scritta di carattere personale. In caso di cambio di residenza o domicilio il Socio può chiedere l’iscrizione alla Sezione competente per territorio, che ne darà notizia a quella cedente.
Art.3 Uniforme sociale
Le uniformi sociali da indossare nello svolgimento delle attività istituzionali sono riportate nell’allegato 1.
L’Associazione adotta ogni possibile iniziativa per consentire ai soci l’acquisizione degli accessori all’uniforme stessa.
Il sopracolletto per i componenti del Consiglio nazionale è interamente bordato col seguente numero di galloncini piatti dorati:
- 3 per il Presidente od il Commissario nazionale
- 2 per i Vice Presidenti nazionali
- 1 per i Consiglieri nazionali, gli Ispettori regionali ed il Segretario nazionale.
Il Segretario nazionale inoltre, al di sopra del galloncino, ne applica un altro soltanto fino al termine degli alamari.
I Coordinatori provinciali ne applicano uno dorato ma solo fino al termine degli alamari.
Per i componenti il Consiglio sezionale è prescritta analoga bordatura col seguente numero di galloncini piatti argentati:
- 3 per i Presidenti o i Commissari di Sezione
- 2 per il Vice Presidente (ove esiste)
- 1 per i Consiglieri ed i Fiduciari delle Sottosezioni ed il Segretario.
Anche il Segretario sezionale, al di sopra del galloncino, ne applica un altro fino al termine degli alamari.
Art.2 Bandiere e medagliere
Le Bandiere nazionali che l’Associazione, le Sezioni e le Sottosezioni sono autorizzate ad usare devono essere acquistate a loro spese o accettate in dono da Enti militari e civili, da comitati locali o da privati cittadini di specchiata moralità.
La stessa normativa vale per i labari delle Sezioni estere.
La Bandiera nazionale deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- drappo tricolore bordato di giallo con cravatta azzurra e frangia argentata con iscrizioni
- asta di metallo bianco, portante la lancia con la fiamma dell’Arma.
Quando il Medagliere dell’Arma muove per raggiungere il posto assegnatogli deve ricevere gli onori. Gli stessi onori competono quando passa davanti alla guardia schierata.
I Soci di scorta d’onore devono indossare l’uniforme sociale.



