Il Coordinatore provinciale non costituisce livello gerarchico ed assolve tutti i compiti demandategli dall’Ispettore regionale ai sensi dell’art. 19.4 dello Statuto.
Viene eletto dai Presidenti delle Sezioni costituite nel territorio della provincia riuniti in assemblea convocata dall’Ispettore.
Ciascun Presidente di Sezione – in caso di impossibilità a partecipare – può delegare un componente del Consiglio sezionale.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Dieci giorni prima della data stabilita per la riunione dell’assemblea elettorale, i Presidenti di Sezione, sentito il Consiglio sezionale, comunicano all’Ispettore regionale il nominativo di un Socio effettivo della provincia che intenda candidarsi per la carica.
L’Ispettore regionale predispone la scheda elettorale contenente i nomi dei candidati in ordine alfabetico e preceduti dal grado.
Ogni rappresentante di Sezione dispone di un solo voto.
L’assemblea elettorale è presieduta dall’Ispettore regionale che, coadiuvato da tre scrutatori scelti fra i presenti, dà inizio alla votazione che viene effettuata con scheda e a scrutinio segreto.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. Delle operazioni di voto e del risultato delle votazioni viene redatto verbale, da trasmettere in copia alla Presidenza Nazionale ed alle Sezioni interessate.
Il Coordinatore provinciale ha sede presso la Sezione cui è iscritto.
Autore: croce
Art.21 Ispettori regionali
Gli Ispettori regionali fanno parte del Consiglio nazionale al quale sono tenuti a rappresentare le aspettative e le aspirazioni dei soci delle Sezioni costituite nella loro giurisdizione, nonché le possibilità che le Sezioni hanno di realizzare le finalità sociali.
Gli Ispettori esercitano funzioni direttive, di coordinamento e di controllo fra gli organi centrali e gli organi periferici dell’Associazione.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvalgono dei Coordinatori provinciali di cui all’art. 19 punto 4 dello Statuto, nonché di delegati per settori specifici di attività.
Per la tenuta ed il disbrigo del carteggio, strettamente indispensabile, relativo alle loro funzioni si avvalgono di Soci appartenenti alle Sezioni della giurisdizione.
Art.20 Segretario nazionale
Il Segretario nazionale ha la direzione e la responsabilità della segreteria dell’Associazione, custodisce gli atti contabili, redige i verbali del Consiglio nazionale e del Comitato centrale, traduce in atto le loro deliberazioni e firma col Presidente nazionale o con il Vice Presidente che eventualmente lo sostituisce gli atti sociali.
Il Segretario nazionale, nella sua qualità di amministratore dei beni dell’Associazione, cura la esazione, rilasciandone ricevuta, e sorveglia la registrazione contabile delle somme che pervengono alla Presidenza nazionale sotto qualunque titolo.
Provvede ad effettuare i pagamenti autorizzati dal Consiglio nazionale o dal Comitato centrale, ritirandone quietanza.
Procede a tutti gli acquisti necessari per il funzionamento degli uffici dell’Associazione e sorveglia la regolare tenuta dell’inventario.
Il Segretario nazionale provvede a versare le somme riscosse sul conto corrente postale intestato all’Associazione o presso un Istituto di credito. Provvede anche, a seguito di apposita deliberazione del Comitato centrale e nei limiti fissati dalla predetta deliberazione, ad investire le somme in titoli al portatore di Stato o garantiti dallo Stato.
Ad ogni riunione del Consiglio nazionale è tenuto a far conoscere la situazione di cassa dell’Associazione. Per i bisogni ordinari di spesa ha facoltà di disporre di una somma in contanti non superiore a euro 3.500 (tremilacinquecento) sui fondi dell’Associazione.
Art.19 Comitato centrale
Il Comitato centrale collabora con il Presidente nazionale negli affari di ordinaria amministrazione e nella soluzione di casi urgenti ai sensi dell’art. 16 dello Statuto.
Le deliberazioni del Comitato centrale vengono verbalizzate.
Il Presidente nazionale può affidare a membri del Comitato centrale o a Soci qualificati lo studio di problemi tecnico-amministrativi e la organizzazione di particolari attività dell’Associazione.
Art.18 Convocazione del consiglio nazionale
I componenti del Consiglio nazionale, che non possono intervenire alle riunioni del Consiglio, hanno facoltà di comunicare per iscritto il proprio avviso sulle questioni all’ordine del giorno formulando, ove lo credano, osservazioni e proposte che, in apertura di seduta, vengono portate a conoscenza dei Consiglieri nazionali presenti per un’eventuale valutazione in sede di delibera.
Per ogni riunione viene redatto, in apposito registro, verbale riassuntivo, sottoscritto dal Presidente nazionale e dal Segretario nazionale.
La data e l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio nazionale sono, dalla Segreteria nazionale, comunicate almeno dieci giorni prima della data in cui le riunioni stesse dovranno essere tenute.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a più breve termine.
Per le riunioni del Consiglio nazionale non sono ammesse deleghe.