Nella prima riunione del Consiglio sezionale, successiva all’Assemblea elettorale, convocata senza ritardo dal Consigliere neo eletto più elevato in grado o più anziano nel grado, i Consiglieri neo eletti procedono alla elezione nel loro seno del Presidente della Sezione ed eventualmente del Vice Presidente.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. La riunione sarà presieduta dal Consigliere più elevato in grado che procederà a redigere il relativo verbale che sarà firmato da tutti gli intervenuti e trasmesso, unitamente a quello di cui al precedente articolo, alla Presidenza Nazionale e all’Ispettore.
Autore: croce
Art.34 Svolgimento operazioni di voto
Sono compiti della Commissione di scrutinio:
- accertare il diritto al voto
- autenticare le schede di votazione già predisposte dal Presidente di Sezione o dalla Commissione prevista all’art. 33
- disciplinare le operazioni di voto
- effettuare lo spoglio delle schede
- decidere in unica e definitiva istanza per eventuali vertenze concernenti le votazioni
- redigere il verbale conclusivo consegnandolo al Presidente dell’Assemblea.
Sono compiti del Presidente dell’Assemblea:
- disciplinare l’eventuale dibattito preelettivo, concedendo la parola – per brevi interventi – ai candidati che intendono esporre i loro programmi
- chiarire le modalità di voto
- dare corso alla votazione
- dichiarare chiusa la votazione
- proclamare gli eletti.
Dal verbale della commissione di scrutinio devono risultare:
- il numero dei votanti
- il numero delle schede nulle e delle schede bianche
- il numero dei voti riportati dai singoli candidati
- l’assicurazione che non sono stati prodotti reclami in ordine alle elezioni
- la soluzione di eventuali vertenze concernenti le votazioni.
Il verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione e dal Presidente dell’Assemblea, deve essere redatto in tre copie: una conservata presso la Sezione, una trasmessa alla Presidenza Nazionale, una all’Ispettore regionale.
Art.33 Assemblea elettorale
La convocazione e la costituzione dell’Assemblea per l’elezione dei componenti il Consiglio di Sezione avvengono secondo le procedure stabilite agli artt. 23 dello Statuto e 30 del presente Regolamento, in quanto applicabili.
Della convocazione deve essere data comunicazione all’Ispettore regionale ed al Coordinatore provinciale. L’Assemblea viene aperta dal Socio presente più elevato in grado o più anziano nel grado, il quale fa procedere all’elezione, per alzata di mano, del Presidente e del Segretario dell’Assemblea che ha il compito di redigere il verbale della seduta.
Nel caso in cui la sezione sia commissariata, le funzioni riguardanti il Socio più elevato in grado o più anziano nel grado vengono assolte dal Commissario straordinario.
Su invito del Presidente dell’Assemblea si elegge – per alzata di mano – la Commissione di scrutinio composta di tre membri non candidati a cariche sociali, dei quali, il più elevato in grado o più anziano nel grado ha anche il compito di sostituire il Presidente dell’Assemblea qualora questi debba temporaneamente assentarsi. La lista dei candidati al Consiglio di Sezione (art. 23 punto 5 dello Statuto) deve contenere nominativi sufficienti a formare l’organo elettivo: costituito da cinque membri nel caso in cui i Soci effettivi della Sezione, compresi i componenti delle Sottosezioni dipendenti, non superino il numero di trenta, sette se siano più di trenta e fino a cinquanta, nove se siano più di cinquanta.
In mancanza o in carenza di candidature sufficienti a ricoprire l’intero organo da eleggere, l’Assemblea procede alla nomina di una Commissione per la compilazione di una lista unica, come previsto all’art. 23 punto 8 dello Statuto.
I componenti della Commissione per la compilazione della lista delle candidature non possono far parte della Commissione di scrutinio.
Le operazioni di voto si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 19:00, per un minimo di otto ore. L’indicazione dell’orario previsto deve essere contenuto nella lettera di convocazione. All’orario terminale indicato, l’esercizio di voto è consentito solo agli elettori presenti in sala.
Art.32 Assemblea straordinaria
Con delibera del Consiglio di Sezione o su richiesta di almeno un terzo dei Soci effettivi iscritti alla Sezione ovvero dell’Ispettore regionale, possono essere convocate assemblee straordinarie per l’esame di questioni urgenti o di particolare rilievo.
Per la convocazione, la costituzione e lo svolgimento dell’Assemblea straordinaria si applicano le norme previste all’art. 30 del presente Regolamento.
Art.31 Assemblea ordinaria: competenze
Le competenze specifiche dell’Assemblea ordinaria sono:
- deliberare sulla relazione programmatica e sul bilancio preventivo predisposto dal Consiglio sezionale
- deliberare entro il mese di marzo, sulla relazione e sul bilancio consuntivo dell’anno decorso, corredato della relazione dei Revisori dei conti
- deliberare, su proposta del Consiglio sezionale, l’aliquota delle entrate della Sezione da devolvere alle sottosezioni (ove costituite ) per far fronte al loro funzionamento
- stabilire, su proposta del Consiglio sezionale, eventuali contributi dei Soci in aggiunta alle quote sociali
- stabilire, su proposta del Consiglio sezionale, la costituzione di un fondo sociale a beneficio dei Soci in particolare situazione di bisogno.