Con delibera del Consiglio di Sezione o su richiesta di almeno un terzo dei Soci effettivi iscritti alla Sezione ovvero dell’Ispettore regionale, possono essere convocate assemblee straordinarie per l’esame di questioni urgenti o di particolare rilievo.
Per la convocazione, la costituzione e lo svolgimento dell’Assemblea straordinaria si applicano le norme previste all’art. 30 del presente Regolamento.
Autore: croce
Art.31 Assemblea ordinaria: competenze
Le competenze specifiche dell’Assemblea ordinaria sono:
- deliberare sulla relazione programmatica e sul bilancio preventivo predisposto dal Consiglio sezionale
- deliberare entro il mese di marzo, sulla relazione e sul bilancio consuntivo dell’anno decorso, corredato della relazione dei Revisori dei conti
- deliberare, su proposta del Consiglio sezionale, l’aliquota delle entrate della Sezione da devolvere alle sottosezioni (ove costituite ) per far fronte al loro funzionamento
- stabilire, su proposta del Consiglio sezionale, eventuali contributi dei Soci in aggiunta alle quote sociali
- stabilire, su proposta del Consiglio sezionale, la costituzione di un fondo sociale a beneficio dei Soci in particolare situazione di bisogno.
Art.30 Assemblea di sezione: convocazione, costituzione, disciplina delle sedute
L’Assemblea di Sezione è costituita dai Soci effettivi non in servizio e in regola con il versamento della quota sociale. Il Socio impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da altro Socio effettivo mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega per singolo Socio.
All’Assemblea possono partecipare, senza diritto al voto, i Soci di tutte le categorie iscritti alla Sezione e alla Sottosezione, che possono intervenire nella discussione solo su autorizzazione del Presidente.
L’Assemblea, che può essere ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Sezione. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con avviso personale, da inviarsi a tutti gli iscritti almeno trenta giorni prima dell’Assemblea.
La verifica dei poteri per l’ammissione all’Assemblea è compito del Consiglio di Sezione ed è soggetta alla vigilanza e al controllo del Presidente.
Per la validità dell’Assemblea si osservano le disposizioni di cui all’art. 23.3 dello Statuto. L’Assemblea viene aperta e presieduta dal Presidente della Sezione che procede alla nomina di un segretario per la redazione del verbale. Il Presidente è responsabile del buon andamento dei lavori, fa osservare le norme dello Statuto e del presente Regolamento, concede la parola, stabilisce l’ordine delle votazioni e ne comunica il risultato.
I Soci che intendono intervenire in una discussione devono iscriversi presso la presidenza dell’Assemblea e hanno facoltà di parola in ordine di iscrizione.
Ogni Socio può intervenire una sola volta nel corso della discussione di un singolo argomento. Qualora un Socio ammesso a parlare non si attenga strettamente all’argomento in discussione, il Presidente, dopo un primo richiamo, gli toglie la parola.
Se nell’Assemblea insorgono inconvenienti, il Presidente dopo un richiamo all’ordine, può espellere i responsabili e nei casi di maggior gravità, sospendere o sciogliere la seduta. Il responsabile o i responsabili degli incidenti ne rispondono in sede disciplinare.
Tutte le eventuali votazioni hanno luogo a scrutinio palese.
Qualora un terzo dei Soci effettivi presenti e rappresentati chieda che la votazione avvenga per appello nominale si procede in ordine inverso di grado: i membri del Consiglio sezionale però votano per ultimi, sempre in ordine inverso di grado o di anzianità di grado.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. A parità di voti vale il voto del Presidente.
Art.29 Consiglio di sezione
II Consiglio di Sezione rappresenta tutti gli iscritti in essa e, oltre i compiti di cui all’art. 24 dello Statuto, ha facoltà di farsi promotore di proposte organiche e complete da sottoporre – tramite gli Ispettori – alle decisioni del Consiglio nazionale, purché risultino votate a maggioranza e riflettano questioni di principio o l’adozione di provvedimenti di carattere generale.
La data e l’ordine del giorno delle riunioni sono comunicati ai membri del Consiglio dal Presidente della Sezione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore.
Ciascun Consigliere, tre giorni avanti la riunione del Consiglio o prima di iniziare la discussione, nei casi d’urgenza, può proporre al Presidente la trattazione di argomenti non all’ordine del giorno, argomenti, che una volta inseriti per determinazione del Presidente nell’ordine dei lavori, possono essere portati in discussione.
Per ogni riunione viene redatto verbale riassuntivo. Non sono ammesse deleghe.
II Consiglio sezionale ha l’obbligo della più scrupolosa cura del patrimonio sociale e deve vigilare, anche a mezzo dei Revisori, affinché le spese siano sempre contenute nei limiti di bilancio in modo da non incontrare passività.
Delle eventuali irregolarità amministrative i componenti del Consiglio rispondono personalmente ed a norma di legge.
Le cariche di Consigliere di Sezione, Revisore dei conti e Segretario di Sezione sono tra loro incompatibili.
Alle riunioni del Consiglio possono intervenire – su invito del Presidente della Sezione – il Presidente del Nucleo di volontariato di p. c. e la delegata del gruppo delle “Benemerite”, senza diritto al voto.
Art.28 Sottosezione
Il Fiduciario della Sottosezione, nominato dal Presidente della Sezione, partecipa al Consiglio senza diritto di voto; quando sia impossibilitato ad intervenire alle riunioni indette dalla Sezione può comunicare per iscritto il proprio avviso sulle questioni all’ordine del giorno.
Il Presidente della Sezione comunica alle dipendenti Sottosezioni le date di convocazione e l’ordine del giorno di ogni assemblea, comprese le assemblee elettorali, nonché delle riunioni del Consiglio di Se-zione ed i relativi ordini del giorno.
Le Sezioni aventi sede in località tra loro vicine, qualora i Soci inscritti in esse lo decidano a maggioranza, possono trasformarsi in Sottosezioni per fondersi nella Sezione centrale, allo scopo di costituire, a comune vantaggio, un sodalizio più numeroso e di maggiore potenzialità morale ed economica.
Similmente le Sottosezioni che raggiungono il numero di Soci previsto dall’art. 20 dello Statuto possono chiedere di trasformarsi in Sezioni.